La responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica deve ricadere sull’ente cui è attribuito dalla legge il dovere di tutelare gli animali e, al contempo, prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione. Se fino ad oggi questa materia è stata sempre regolamentata dall’art. 2043 c.c., questa sentenza della Cassazione (20 aprile 2020, n. 7969) segna un completo revirement.
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