Non è configurabile alcun abuso del processo, allorchè il creditore utilizzi la via più breve (il procedimento monitorio) per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l’accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell’uno un credito già liquido, nell’altro un credito da liquidare). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 aprile 2020, n. 8165.
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