È onere di diligenza del mediatore di informare le parti di tutte le questioni, a lui note, influenti sulla sicurezza dell’affare, tra le quali quella relativa alla capacità patrimoniale delle parti, specie in presenza della dazione di somma a titolo di anticipo di pagamento o caparra, dovendo la parte promissaria acquirente poter confidare nel recupero della somma anticipata in caso di inadempienza della controparte agli obblighi assunti con il contratto preliminare. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 29 settembre 2020, n. 20512.
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