Solo ove previsto dall’associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. E’ quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358
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