Il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, anche riguardo alla interpretazione della domanda, resta libero di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 6 marzo 2020, n. 6383.