Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva assolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c.p., una donna dall’accusa di aver dichiarato falsamente in un atto notorio depositato presso un istituto scolastico, che la iscrizione del proprio figlio minorenne era stata fatta d’accordo con il marito, la Corte di Cassazione (sentenza 11 settembre 2020, n. 25943) – nell’accogliere la tesi del Pubblico Ministero che aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza assolutoria, secondo cui erroneamente il giudice di merito aveva assolto la donna ritenendo che la minima offensività dell’episodio derivava dalle modalità della condotta, occorsa in un quadro di conflittualità fra i due genitori – ha diversamente affermato che doveva escludersi la correttezza della pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, atteso che la stessa descrizione del medesimo palesava al contrario il chiaro intento di mendacio perseguito dall’imputata, pienamente realizzato e reso ancor più grave dalla circostanza di involgere gli interessi di un figlio di ancor tenera età.
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