Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare ritenendo sussistere il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161, cod. nav.), la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29105) – nell’accogliere il ricorso del PM, che aveva sostenuto come, in assenza di un provvedimento mai formalmente rinnovatosi, era configurabile il reato contestato, illecito di natura permanente, con conseguente sussistenza del periculum in mora – ha infatti ribadito che deve essere disapplicata la normativa italiana che, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, contrasta con l’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’articolo 49 TFUE.
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