Interessante ordinanza del GIP di Milano, con ordinanza del 22 settembre 2020, affronta il tema della liceità della raccolta di materiale biologico effettuato senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 349, comma 2 bis c.p.p., nell’ambito di attività di indagine difensiva preventiva. In conformità a precedente giurisprudenza il Giudicante perviene a considerare consentita l’attività di raccolta di oggetti utilizzati per l’estrapolazione del DNA, per fini di giustizia, in maniera non invasiva e non lesiva dell’integrità personale dell’interessato, pur se all’insaputa del medesimo.
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