Pronunciandosi su un caso “lituano” in cui si discuteva della legittimità della decisione del Parlamento di quello Stato di non riconoscere un’associazione religiosa (Associazione Religiosa del Baltico antico denominata Romuva), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, all’unanimità, che vi fosse stata sia una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia una violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). Il caso riguardava il rifiuto da parte del Seimas (il Parlamento lituano) di concedere alla associazione ricorrente lo status di associazione religiosa riconosciuta dallo Stato. La Corte di Strasburgo ha rilevato in particolare che le autorità statali non avevano fornito una ragionevole e obiettiva giustificazione per trattare l’associazione ricorrente in modo diverso da altre associazioni religiose che si trovavano in una situazione simile e i membri del Parlamento non erano rimasti neutrali e imparziali nell’esercizio dei loro poteri regolamentari.La Corte EDU ha inoltre ritenuto che l’associazione ricorrente non avesse avuto la disponibilità di un ricorso interno effettivo rispetto alla contestata decisione del Parlamento, e il Governo non ne aveva indicato altri rimedi che avrebbero potuto soddisfare i criteri di cui all’articolo 13 della Convenzione.
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