Il Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1087 del 20 novembre 2020, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un ragazzo per i danni da questi subiti a causa delle condotte illecite e penalmente rilevanti poste in essere nei suoi confronti, nei locali della scuola, da due compagni di classe. Tuttavia, secondo il giudice di merito, l’azione avanzata dagli attori nei confronti del MIUR per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile va qualificata giuridicamente in modo diverso, ossia come domanda di responsabilità contrattuale, avendo infatti i genitori della vittima, nella circostanza, denunciato la violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, e non, piuttosto, la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Ritenute sufficientemente provate la responsabilità dei due aggressori nonchè l’omessa vigilanza da parte del personale docente e non docente, il magistrato calabrese ha condannato il MIUR a risarcire alla vittima i danni non patrimoniali (biologici, psichici e morali) subiti, quantificandoli in un importo superiore rispetto alle stesse richieste attoree.
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