Con la sentenza 11 dicembre 2020 n. 35573, il Giudice della Nomofilachia ha colto l’occasione per svolgere una interessante analisi dei vari interventi legislativi che hanno coinvolto il disposto di cui all’art. 109 T.U.L.P.S., affermando il principio di diritto secondo il quale costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109 r.d. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm.ii., la condotta di omessa comunicazione alla autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
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