Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse del legale rappresentante di una società, avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione ai reati di cui agli artt. 679 c.p. e 40 d.lgs 504/1995, la Corte di Cassazione (sentenza 1 dicembre 2020, n. 34016) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa, attesa la violazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati – ha infatti rilevato che poiché il difensore apparteneva a distretto diverso da quello ove era stata proclamata l’astensione dalle udienze, egli avrebbe potuto nominare, anche con delega orale, un sostituto processuale del foro locale per partecipare all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame, il quale, avrebbe potuto, anche a mezzo di posta elettronica, dichiarare l’astensione dall’udienza.