Con la sentenza n. 30555 del 22 novembre 2019, la Corte di cassazione, dopo aver riscontrato la nullità di un contratto di compravendita di immobile da costruire per violazione dell’art. 2 D. Lgs. 122/2005, ha tuttavia riconosciuto l’abuso di diritto da parte del ricorrente – promissario acquirente – il quale ha agito pur mancando la sussistenza dell’interesse protetto dalla norma in questione.
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