Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto, riqualificando il fatto come reato di invasione arbitraria di terreni o edifici, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10342) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui un accesso meramente occasionale nel cortile di proprietà dei vicini a bordo di uno scooter, non poteva integrare il reato di cui al’art. 633, c.p. – ha, diversamente, ribadito che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui.