L’art. 1491 c.c. non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 2756 del 6 febbraio 2020.
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