Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (ordinanza 26 maggio 2020, n. 1380) ha ritenuto fondata e non manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 del D.L. 10 maggio 2020 n. 29, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.