Pronunciandosi su due casi “francesi” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni giudiziarie di condanna per il reato di truffa, inflitte a due medici che avevano già subito, per lo stesso fatto, una precedente sanzione disciplinare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (decisione 22 ottobre 2020, nn. 59389/16 e 59392/16), il ricorso irricevibile. Il caso riguardava, come detto, due medici i quali si erano lamentati per essere stati condannati da un tribunale penale per truffa in relazione a fatti per i quali erano già stati puniti a livello disciplinare. I ricorrenti erano stati infatti, in un primo momento, giudicati responsabili dal Collegio di disciplina del Consiglio medico nazionale (divisione sicurezza sociale), nell’anno 2009, per scorretta condotta professionale nel trattamento di pazienti che rientravano in regime di protezione sociale. Era stato loro vietato di curare i pazienti rientranti in tale regime per quattro mesi, due dei quali erano stati sospesi, ai sensi degli articoli L. 145-1 e L. 145-2 del codice della sicurezza sociale. Successivamente erano stati giudicati colpevoli e condannati nel 2014 dalla Corte d’Appello di Colmar. La Corte ha ritenuto che la decisione del 2009 adottata i ricorrenti ai sensi del codice di sicurezza sociale non era qualificabile come “condanna” per un “reato” ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 (diritto di non essere processato o punito due volte) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tale articolo era quindi inapplicabile. La decisione è definitiva.