Prosegue a Catania il nostro apppuntamento con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dove scopriamo, tra le atre cose, che fino al 31 gennaio 2021 le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sono trattate in modalità cartolare mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le udienze dei procedimenti che non possono essere trattate con modalità cartolare sono fissate e chiamate ad intervalli non inferiori a 15 minuti l’una dall’altra, con tutte le cautele necessarie ivi compresa la possibilità di tenere l’udienza a porte chiuse. Le udienze destinate all’assunzione dei mezzi istruttori sono limitate ai casi di urgenza e ad un numero di testi per udienza che consenta di contenerne la durata. Il processo può essere rinviato ad altra udienza nel caso di istanza di rinvio presentata da tutte le parti in causa, anche genericamente motivata con riguardo alla situazione emergenziale causata dal covid e dal pericolo di contagio. L’istanza di rinvio presentata da una sola parte viene, invece, valutata sulla base della documentazione prodotta. Dal 14 novembre 2020 e fino a nuova disposizione sono sospese le udienze dei Giudici di pace, ad eccezione di quelle di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell’Unione Europea.
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