In tema di contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, ai fini della configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) non è necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’agente operante che abbia accertato il fatto (Cassazione penale, sezione III, sentenza 23 gennaio 2020, n. 2685).
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