Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione di una pena detentiva, ritenendo ostarvi la previsione dell’articolo 172, co. 7, c.p., trattandosi di soggetto dichiarato recidivo ex art. 99, co. 2, n. 2, c.p. precedente l’irrogazione della pena di cui si discuteva, la Corte di Cassazione (sentenza 30 gennaio 2020, n. 4095) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la recidiva deve sopraggiungere nel periodo di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e la data in cui matura il termine di prescrizione della relativa pena – ha, infatti, affermato che l’estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172, co. 7, c.p. non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99, c.p., a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.
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