Con la sentenza n. 21369 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, a seguito dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), siano ricorribili o meno per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti (se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell’illegalità l’ipotesi di motivazione inesistente, non già meramente incongrua), le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie.