È questa la rubrica dell’art. 54-ter, inserito nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dalla l. di conversione 24 aprile 2020, n. 23, che recita: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
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