Nelle ipotesi di provvedimenti che determinano la chiusura anticipata della procedura esecutiva, ovvero di provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura, l’unico rimedio impugnatorio percorribile è quello dell’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c., essendo il reclamo riservato esclusivamente alle c.d. ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo. È quanto ribadito dal Tribunale di Como – Prima Sezione Civile in una recente pronuncia del 18 dicembre 2019.