Secondo la Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18079, spetta al giudice di merito la valutazione della condotta della vittima come idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno e costituire caso fortuito, anziché come mera concausa apprezzabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma primo, c.c.
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