Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24473.
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