Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria contro il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva annullato la sanzione disciplinare inflitta a un detenuto al “41 bis”, per avere salutato (augurando la “buonanotte”) detenuti appartenenti a un diverso gruppo di socialità, la Corte di Cassazione (sentenza 28 maggio 2020, n. 16244) – nel disattendere la tesi del DAP, difeso dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui erronea doveva ritenersi la decisione di annullare la sanzione disciplinare, perché il termine “comunicazione” doveva intendersi quale comprensivo di ogni forma di contatto – ha invece rigettato il ricorso, affermando il principio per cui, dovendosi intendere per “comunicazione” il processo e le modalità di trasmissione di una informazione da un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, tale non può ritenersi una dichiarazione di saluto rivolta dal detenuto ad altri ristretti, limitata all’augurio di una “buona notte” rivolta a persone appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione collettiva.
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