In caso di danno cagionato da animali randagi su strada statale non si applica l’art. 2051 c.c. in quanto una tale ipotesi si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che, tuttavia, non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma solo con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche. A confermare il suddetto orientamento è la Cassazione con sentenza 22 giugno 2020, n. 12112.
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