In tema di condominio la necessità del consenso unanime di tutti i condomini quale condizione di liceità dell’eccezionale divisione delle parti comuni – nella disciplina antecedente la L. n. 220/2012 implicitamente desumibile dai limiti posti dall’art. 61 disp. att. con riguardo alla delibera di scioglimento – è stata oggetto di specifica statuizione da parte del Legislatore della riforma, che ha espressamente indicato tale presupposto nel disposto dell’art. 1119 c.c. A stabilirlo è il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 10 febbraio 2020, n. 242.
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