La disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati deve sempre fare capo all’art. 844 cod. civ. sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto. L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica.
Call Now Button