Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva annullato la sanzione disciplinare dell’ammonizione inflitta ad un detenuto in regime di “41 bis” dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale per aver salutato un altro detenuto, anch’egli sottoposto al medesimo regime, appartenente a diverso gruppo di socialità, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2020, n. 35216) – nel disattendere la tesi del Ministero della Giustizia che, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che nella dichiarazione di saluto potesse ravvisarsi una comunicazione in senso proprio – ha infatti affermato che, in presenza di una dichiarazione di saluto rivolta da un detenuto ad altri ristretti, appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione, deve escludersi che si sia in presenza di una “comunicazione” vietata ai sensi dell’art. 41-bis, ord. pen., non essendovi alcuna trasmissione di informazioni da un individuo a un altro, ovvero un’interazione tra soggetti diversi nell’ambito della quale gli stessi costruiscono insieme una realtà e una verità condivisa. Ne discende, pertanto come il mero saluto ha natura neutra, non potendosi in esso cogliere alcuna particolare informazione e non avendo l’atto, in definitiva, un vero e proprio intento comunicativo.