Poiché l’esercizio dell’azione redibitoria è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all’ uso cui era destinata o dì diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, va risolto il contratto di compravendita di una moto usata, che presenti problemi di avviamento, da tanto da richiedere interventi di riparazione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 3272 dell’11 febbraio 2020.
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