Il giudice, chiamato a liquidare i compensi spettanti al difensore per l’attività giudiziale prestata, può disapplicare i parametri previsti dal d.m. 44 del 2014, se li ritieni irragionevoli e non proporzionati al caso concreto. Nella decisione qui annotata il Tribunale di Vicenza, decreto 11 maggio 2020, si occupa di un tema certamente delicato e spinoso, ossia quello della liquidazione dei compensi dovuti a un avvocato per l’attività giudiziale prestata in procedimenti aventi sostanzialmente il medesimo oggetto. Più specificamente, il medesimo Tribunale ritiene che, in casi simili, il giudice possa procedere a una liquidazione unitaria dei compensi, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. n. 44/2014.
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