Con la sentenza n. 253 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui consente di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale soggetta a riserva di collegialità, quand’anche legata da un nesso di pregiudizialità-dipendenza con la domanda principale, senza garantire la trattazione unitaria, dovendo invece il giudice adito disporre il mutamento del rito e fissare l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
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