La violazione delle norme sul rito, ossia l’applicazione di un rito processuale anziché di un altro, e quindi, nel caso di specie del rito sommario in luogo di quello ordinario o di quello locatizio (mutuato da rito del lavoro di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c.), non può dare luogo a nullità o comunque a vizio processuale ove non abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte che lo invoca o che lo fa rilevare. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 luglio 2020, n. 14608.