Secondo la Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10323, qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d’appello non può pronunciare condanna generica ma l’istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l’onere a carico dell’istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l’eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c.