Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento con cui il tribunale, nell’applicare al reo la pena in relazione al reato di riciclaggio, aveva disposto contestualmente la confisca per equivalente nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o i beni mobili ed immobili appartenenti all’imputato fino alla concorrenza della somma di 190mila euro circa, la Corte di Cassazione (sentenza 9 settembre 2020, n. 25609) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il profitto del reato ascritto era stato impiegato esclusivamente per acquistare un bene immobile e, che, dunque, non era stata eseguita a verifica della preventiva confiscabilità “diretta” – ha infatti affermato che è illegittima la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili del reo prima di disporre in via prioritaria, o quantomeno tentare, la confisca diretta del profitto del reato, potendosi ordinare la confisca di valore soltanto all’esito dell’acclarata impossibilità di procedere all’ablazione in forma specifica.