Il Tribunale di Bologna (sentenza 6 maggio 2020, n. 695) – nel caso di specie, adito quale giudice d’appello -, dopo aver effettuato una ricognizione delle previsioni recentemente introdotte al fine di regolamentare la giustizia civile in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, rileva come il deposito telematico, operato dalla parte, della memoria di precisazione delle conclusioni, avvenuta durante il periodo di sospensione dei termini processuali sancita dall’art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, implichi rinuncia alla sospensione medesima.