Il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6 febbraio 2020, conferma il consolidato principio secondo cui l’elencazione dei mezzi di prova contenuta nel codice di rito civile non sia da considerarsi tassativa, con la conseguenza per cui devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. In particolare, nel caso di specie viene qualificata come prova atipica, posta a base della decisione della causa civile, la perizia medico-legale resa nel procedimento penale intercorso fra le stesse parti.
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