In tema di normativa sui rifiuti, il titolare del fondo che non ricopre una posizione di garanzia può comunque rispondere a titolo di concorso del reato di realizzazione di discarica abusiva di cui all’art. 256, c. 3, d.lgs. 152/2006 nel caso in cui sia consapevole di collaborare con il proprio contegno omissivo al fatto illecito altrui. È quanto stabilito dalla Cassazione penale, sezione III, sentenza 13 gennaio 2020, n. 847.
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