Si rende responsabile della circostanza aggravante di cui all’art. 3 del d. l. n. 122 del 1993 non solo chi agisca all’esclusivo fine di manifestare o propagandare l’odio razziale, ma anche chi, riferendosi alle origini di un determinato soggetto, faccia comunque percepire all’esterno la sussistenza di opinioni e sentimenti di pregiudizio razziale, connotati da disprezzo nei confronti degli stranieri provenienti da determinate Nazioni (Trib. Mil. di Verona sez. II, sent. 24 dicembre 2019).
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