Nel caso in cui una norma regolamentare locale consenta di porre determinate costruzioni a distanza inferiore rispetto a quella prescritta per le restanti costruzioni, purchè abbiano una specifica destinazione, il successivo mutamento di destinazione del manufatto, ancorché non accompagnato da modifiche strutturali o aumenti di volumetria, impone di verificare la perdurante legittimità dell’opera proprio alla luce della diversa destinazione assunta in concreto. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 18 giugno 2020, n. 11845.
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