ll promovimento d’una impugnazione in via surrogatoria impone alla Corte d’appello di accertarne i presupposti, ed in primo luogo l’inerzia del debitore: ma questi accertamenti non possono considerarsi “nuovi” ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., perché hanno ad oggetto l’ammissibilità del gravame, e quindi rientrano nel proprium di qualsiasi giudizio d’appello. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 17 novembre 2020, n. 26049.
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