Il termine di 15 fissato per il deposito della domanda di mediazione delegata non è perentorio e può essere discrezionalmente differito dal giudice, anche sulla base di un’istanza soltanto implicita della parte. In ogni caso, qualora il procedimento di conciliazione sia stato effettivamente esperito, seppur in virtù di una domanda di mediazione tardivamente presentata, l’azione giudiziale non può mai essere dichiarata improcedibile. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 13 gennaio 2020, n. 65.