In caso di gestione non autorizzata di rifiuti, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta a norma dell’art. 260 – ter, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che per l’adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e, del resto, l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis, c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità (Cass. pen. sez. III, 2 settembre 2020, n. 24974)
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