In tema di reati contro il patrimonio, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il furto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino; essa, invece, non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, a seguito dei quali cui sia necessaria un’opera di ripristino (Cassazione penale, sezione V, sentenza 7 settembre 2020, n. 25211).
Call Now Button