Deve ritenersi immanente nella legislazione in materia di indennizzo da vaccinazioni, il requisito della vivenza a carico della vittima, giacché la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione dì famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 25 novembre 2020, n. 26842
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