Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la condanna inflitta al Sindaco di un Comune che, trovandosi di passaggio, si era avvicinato ad un carabiniere intento a controllare un passante, e, nel prendere le difese di quest’ultimo si era rivolto al carabiniere, tacciandolo di abusare del suo potere e che avrebbe riferito il fatto al Prefetto e Questore, la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29111) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato di minaccia non era configurabile, in quanto le frasi erano stata pronunciate con “tono disinvolto e scherzoso”, al fine di “ridimensionare i fatti” – ha infatti affermato che la rappresentazione difensiva, secondo ogni logica, non aveva nulla di scherzoso o di burlesco, ma, date le circostanze, prefigurava effettivamente interventi astiosi – da attuare presso autorità superiori – nei confronti del carabiniere e idonei, come tali, a turbare la tranquillità di quest’ultimo, con conseguente configurabilità del reato in questione.
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