Nel contratto di locazione a uso abitativo, allorquando è prevista una clausola che espressamente sancisce l’obbligo del conduttore di corrispondere una quota mensile a titolo di acconto sugli oneri condominiali, nel caso di specie riscaldamento, con previsione di un conguaglio annuale, è legittimo quale criterio suppletivo, purché pattiziamente concordato, che in caso di malfunzionamento degli apparecchi contabilizzatori di più alloggi, il riparto della spesa dovuta a titolo di riscaldamento sia determinato integralmente secondo il parametro del “volume riscaldato”. A stabilirlo è il Tribunale di Trento con sentenza 20 gennaio 2020, n. 938.
Call Now Button