Secondo la Cassazione, sentenza 20 gennaio 2020, n. 1082, tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell’art 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano.
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