Secondo l’art. 1, comma 10, d.l. 16 maggio 2020, n.33 le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, previsione che – pur non menzionando espressamente le assemblee di condominio – si riferisce anche a queste. Questa conclusione è stata confermata dall’articolo 5 dell’ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2020, secondo cui sono consentite le riunioni private che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicate nelle assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste.
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